GUIDE DI MECENATE: LA RESPONSABILITÀ MEDICA
Per responsabilità medica si intende la responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari. Al danneggiato spetta: il risarcimento civile, il danno morale in caso di fatto costituente reato e una pena pecuniaria, determinata equitativamente, se il danneggiante non è comparso in sede di conciliazione.
IL RISARCIMENTO CIVILE
La riforma n. 24 dell’8 marzo 2017 prevede un doppio regime di responsabilità civile che da un lato assoggetta alla responsabilità contrattuale “ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile” soltanto le strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche o private) ed i medici liberi professionisti; dall’altro, assoggetta alla responsabilità ex art. 2043 c.c. i medici che svolgano la loro attività all’interno di una struttura, in qualità di dipendenti o ad altro titolo. Quest’ultima quindi assume natura extracontrattuale, con conseguente onere della prova a carico del ricorrente e prescrizione di 5 anni. Per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria oggi è previsto l’obbligo preventivo di tentare la conciliazione in sede di consulenza tecnica preventiva (CTU Medico Legale) ai sensi dell’articolo 696-bis c.p.c. oppure in sede di mediazione ai sensi del D. Lgs. n.28 del 4 marzo 2010. Ove la conciliazione non riesca o la consulenza preventiva non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e deve essere presentata entro novanta giorni. La legge inoltre stabilisce che “In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”.